Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 454 del 24 gennaio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di informazione di garanzia, in base al principio per il quale la nullità o inutilizzabilità di un atto possono rispettivamente comunicarsi o avere effetto solo su atti successivi o solo in quanto dipendenti dall'atto nullo o inutilizzabile e non su quelli antecedenti, che hanno una propria autonomia, deve ritenersi che la nullità della informazione di garanzia può determinare la nullità dell'atto a cui si riferisce ma non nullità ovvero invalidità di atti derivati, perché utile per inutile non vitiatur.

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