Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 416 del 10 marzo 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

È abnorme il provvedimento con il quale il tribunale dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi ed ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero in quanto viola il principio di irretrattabilità dell'azione penale. Gli atti vanno trasmessi al Gip a norma dell'art. 185, comma terzo, c.p.p. Tale principio opera sia che la nullità sia stata dichiarata per l'erronea mancata indicazione dei nomi delle parti offese sia per l'incompleta enunciazione dei fatti quali specificati anche attraverso l'indicazione delle parti offese.

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