Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6945 del 28 giugno 1991

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di istruzione dibattimentale, allorché, su richiesta di parte o d'ufficio, il giudice dispone una perizia, deve ritenersi consentita al perito la presentazione di una relazione scritta, prevista in linea generale dall'art. 227 c.p.p. e non esclusa dall'art. 508, terzo comma, stesso codice, là dove è stabilito che il perito stesso risponda ai quesiti, senza però specificare che ciò debba avvenire solo oralmente. Della relazione deve essere data lettura, previo esame del perito, ai sensi degli artt. 508, terzo comma, e 511, terzo comma stesso codice. La lettura compiuta senza il previo esame del perito non determina la inutilizzabilità della perizia, ma una nullità generale non assoluta per violazione dei diritti della difesa, nullità soggetta pertanto ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alle sanatorie di cui all'art. 183. (Nella fattispecie, su richiesta del P.M. in dibattimento era stato dato incarico al perito, che aveva giurato e dopo qualche giorno depositata la perizia. Alla successiva udienza — a cui il tribunale aveva rinviato in prosieguo il processo, diffidando a comparire l'imputato e il suo difensore e non anche il perito, senza che alcuno eccepisse alcunché — fu data lettura delle conclusioni della perizia depositata).

(massima n. 2)

In tema di perizia assunta con incidente probatorio, deve escludersi che costituisca causa di nullità il fatto che, acquisito l'elaborato peritale, il giudice abbia negato la fissazione di nuova udienza per l'esame orale del perito, ritenendo che a tale incombente potesse darsi luogo nel corso del dibattimento. (Mass. redaz.).

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