Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1222 del 2 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullità del decreto di citazione a giudizio davanti al pretore prevista dall'art. 555, secondo comma, c.p.p. per la mancata indicazione delle norme di legge che si assumono violate, non può integrare un'ipotesi di nullità assoluta, ex art. 179 c.p.p., non essendo riconducibile tra quelle di cui all'art. 178 del medesimo codice né essendo espressamente definita tale dal predetto art. 555. La relativa eccezione, pertanto, deve essere formulata nella fase degli atti introduttivi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, perché ricompresa tra le questioni preliminari che, se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti per essere immediatamente decise, sono altrimenti precluse.

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