Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4131 del 24 novembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Sulla revoca dell'indulto condizionato l'art. 674 c.p.p. nulla dispone in relazione al tipo di procedimento che deve essere adottato dal giudice dell'esecuzione competente a provvedere in tutti quei casi in cui la revoca stessa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato; tuttavia, poiché la decisione č assunta su richiesta del pubblico ministero non avendo il giudice il potere di provvedere d'ufficio, č inevitabile l'integrazione del contraddittorio con la parte interessata. Deve quindi ritenersi necessario il procedimento di esecuzione, l'omissione delle cui formalitā (ed in particolare dell'avviso al condannato e della presenza del difensore) č causa di nullitā assuluta.

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