Cassazione penale Sez. II sentenza n. 36 del 3 gennaio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullitą, di ordine generale ma a regime c.d. «intermedio», derivante dal mancato avviso, al difensore di fiducia della persona sottoposta a indagini, dell'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p., deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p., qualora non venga dedotta, prima del compimento dell'atto, dall'interessato o dal difensore d'ufficio dal quale egli sia assistito. (Mass. redaz.).

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