Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1970 del 24 maggio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di sequestro preventivo, quando la misura sia emessa prima che all'indagato sia stata inviata informazione di garanzia, come primo atto cui il difensore ha diritto di assistere, č necessario che il provvedimento contenga tutti i requisiti dell'informazione di garanzia e la mancanza di uno di questi determina la nullitā relativa del sequestro ed il suo annullamento, quando questa sia tempestivamente eccepita. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di sequestro di un immobile per illeciti urbanistici che non conteneva pur dovendo valere anche quale informazione di garanzia, l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avviso dell'avvenuta nomina di un difensore di ufficio).

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