Cassazione penale Sez. I sentenza n. 333 del 1 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

I termini di rilevabilitą e di deducibilitą delle nullitą di ordine generale di cui agli artt. 178 e 180 c.p.p. sono stabiliti con riferimento alla deliberazione della sentenza di primo grado o, se le nullitą sono occorse nel giudizio, con riferimento alla sentenza del grado successivo. Poiché l'art. 180 del codice č formulato avendo riguardo alla figura dell'imputato, il riconoscimento delle stesse garanzie al fermato e all'arrestato, in relazione alle nullitą incorse nel giudizio di convalida e nel successivo riesame, deve essere attuato mediante l'estensione analogica delle norme previste per le indagini preliminari e il dibattimento. Ne consegue che le nullitą verificatesi prima dell'udienza di convalida possono essere rilevate e dedotte soltanto prima dei provvedimenti adottati dal giudice nella stessa udienza, mentre quelle incorse nelle fasi successive possono essere rilevate e dedotte in sede di riesame. (Fattispecie relativa a pretesa illegittimitą, per mancanza di motivazione, di provvedimento di dilazione della facoltą, per l'arrestato o il fermato, di conferire con il difensore).

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