Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5657 del 7 dicembre 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

La mancata indicazione, nel decreto che, ai sensi dell'art. 104 c.p.p., dispone il differimento dei colloqui tra imputato e difensore, delle «specifiche ed eccezionali ragioni di cautela», cui fa riferimento la citata disposizione normativa, dà luogo a una nullità di ordine generale afferente non solo il suindicato provvedimento ma anche il successivo interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p., quando detto ultimo incombente sia stato effettuato senza che preventivamente l'imputato abbia avuto modo di consultarsi con il difensore, nulla rilevando in contrario che lo stesso imputato, pur avendone la possibilità, non abbia chiesto che l'interrogatorio venisse differito, ma si sia limitato alla formulazione (tempestiva) dell'eccezione; e ciò in quanto l'interessato non ha, in genere, alcun obbligo di attivarsi per consentire la sanatoria di nullità già verificatesi, né può trovare applicazione, nell'ipotesi data, il disposto di cui all'art. 134 c.p.p., trattandosi di norma eccezionale concernente situazioni tutt'affatto diverse (sanatoria delle nullità di citazione, avvisi e notificazioni).

(massima n. 2)

Nel procedimento di riesame, qualora non sia stato osservato il termine di almeno tre giorni liberi prima dell'udienza, entro il quale va notificato l'avviso dell'udienza al difensore, quest'ultimo, ove compaia al solo fine di far rilevare l'inosservanza, ha diritto ad un ulteriore termine nella sola misura sufficiente a far sì che esso, sommato a quello già maturato dalla data della notifica, raggiunga il limite fissato dalla legge.

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