Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1362 del 7 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora l'imputato abbia nominato due difensori l'omesso avviso della data di celebrazione dell'udienza ad uno di essi (e la conseguente sua assenza) dą luogo a nullitą di ordine generale incidendo sull'assistenza dell'imputato nel processo (art. 178, lettera c, c.p.p.); tale nullitą si qualifica come di ordine intermedio, sicché si ritiene sanata se non dedotta nel termine indicato dall'art. 180 c.p.p.

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