Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3986 del 12 aprile 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 555, comma terzo, c.p.p., nel prevedere che il decreto di citazione a giudizio davanti al pretore deve essere notificato all'imputato almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il dibattimento, non prescrive espressamente, a differenza di quanto disposto dall'art. 412 del codice previgente, l'osservanza di tale termine a pena di nullità, pur configurandosi, peraltro, quella di ordine generale ex art. 178 lett. c) c.p.p. in quanto si tratta di disposizione concernente l'intervento dell'imputato. Tuttavia, quanto al regime di rilevabilità, la mancata osservanza del termine è riconducibile nell'ambito delle nullità a regime intermedio ex art. 180 c.p.p., giacché non può essere riferita all'art. 179, comma primo, stesso codice quale nullità assoluta per «omessa citazione dell'imputato», poiché non attiene direttamente ai presupposti della vocatio in iudicium, ma solo alle condizioni perché la difesa possa esplicarsi nel modo più favorevole.

(massima n. 2)

La natura intermedia di una nullità verificatasi nella fase degli atti preliminari al dibattimento, funzionalmente e strutturalmente distinta dallo stesso, a norma della prima parte dell'art. 180 c.p.p. deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza di primo grado. Non può infatti sostenersi l'intima compenetrazione tra le due fasi per la loro vicinanza topografica (titoli 1 e 2 del libro settimo) e temporale, giacché l'autonomia di quella degli atti preliminari al dibattimento deriva da precisi riscontri normativi (artt. 469 e 181, commi terzo e quarto c.p.p.).

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