Cassazione penale Sez. II sentenza n. 209 del 8 gennaio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

L'imputato detenuto, in qualunque istituto si trovi ristretto, il quale abbia tempestivamente manifestato la volontą di comparire nel giudizio camerale di appello disciplinato dagli artt. 127 e 599 c.p.p., ha diritto di presenziare all'udienza, sicché ne deve essere disposta ed eseguita la traduzione, a pena di nullitą assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p., difettando, in caso contrario, una vocatio in ius idonea ad instaurare validamente il contraddittorio.

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