Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3404 del 16 marzo 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

È abnorme, perché determina un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento con cui il tribunale dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna e dispone la restituzione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso, sul rilievo che la richiesta di decreto penale non era stata preceduta da invito a comparire per rendere l'interrogatorio ex artt. 375, comma terzo, e 416 c.p.p., in quanto l'omissione dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio riguarda esclusivamente la richiesta di rinvio a giudizio, e non altre modalità di esercizio dell'azione penale.

(massima n. 2)

In tema di falso per soppressione, dalla formulazione della norma di cui all'art. 490 c.p. si ricava che il legislatore con i termini alternativi “distrugge”, “sopprime”, “occulta” ha voluto indicare diverse modalità di un'azione di sottrazione, la quale per sua natura si consuma nel momento nel quale viene posta in essere, togliendo il documento dalla disponibilità della pubblica amministrazione: in tale senso l'espressione “occulta” va intesa nel significato di prendere e collocare l'atto in luogo ignoto all'avente diritto e non invece in quello di mantenere nascosto lo stesso. Ne consegue il carattere istantaneo del reato anche qualora venga realizzato tramite occultamento.

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