Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8794 del 30 settembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullitą assoluta ai sensi degli artt. 601 commi terzo e sesto, 429 comma primo lett. f), 178 comma primo lett. c) e 179 comma primo c.p.p., in quanto la trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione impedisce l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivalendo ad omessa citazione.

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