Cassazione penale Sez. V sentenza n. 32450 del 29 agosto 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora sussista impedimento del difensore di fiducia dell'imputato per malattia, l'omessa notifica allo stesso difensore della data di fissazione della nuova udienza dą luogo ad una nullitą assoluta ed insanabile, a causa dell'assenza del medesimo al dibattimento, mentre la presenza del difensore di ufficio costituisce equipollente della notifica solo quando questo agisca da sostituto dell'altro e rappresenti il di lui impedimento, insistendo per il rinvio a nome e per conto del medesimo.

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