(massima n. 1)
Qualora l'imputato non compaia in udienza e questa senza che sia stata dichiarata la di lui contumacia, venga rinviata ad altra data, č necessario che il prevenuto venga messo a conoscenza della nuova udienza con la notificazione del decreto di citazione. In mancanza di ciō, ove egli non si presenti all'udienza di rinvio, vi č difetto di vocatio in iudicium cui consegue, ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., la nullitā assoluta di tutti gli atti del dibattimento, ivi compresa la sentenza.