Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6328 del 24 giugno 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il primario in servizio di reperibilitā č tenuto a recarsi prontamente al reparto ospedaliero di pertinenza nel momento in cui il sanitario addetto ne sollecita la presenza in relazione a ravvisata urgenza di intervento chirurgico. L'urgenza ed il relativo obbligo di recarsi subito in ospedale per sottoporre a visita il soggetto infermo vengono cioč a configurarsi in termini formali, senza possibilitā di sindacato a distanza da parte del chiamato; pertanto il rifiuto penalmente rilevante ai sensi dell'art. 328 comma 1 c.p. si consuma con la violazione del suddetto obbligo e la responsabilitā non appare tecnicamente connessa alla effettiva ricorrenza della prospettata necessitā ed urgenza dell'operazione chirurgica.

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