Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 119 del 7 gennaio 2005

(4 massime)

(massima n. 1)

In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p.

(massima n. 2)

L'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto e indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice.

(massima n. 3)

La notificazione dell'atto di citazione a giudizio eseguita presso il domicilio reale del destinatario a mani di familiare convivente e non presso il domicilio eletto è affetta da nullità generale di tipo intermedio di cui all'articolo 178, lettera c, c.p.p., rilevabile e deducibile nei termini di cui all'articolo 182 dello stesso codice, derivando essa dalla violazione di disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato, sempre che non risulti la sua inidoneità in concreto a determinare l'effettiva conoscenza dell'atto in capo al destinatario la quale, sostanziandosi nell'omissione della citazione, integra viceversa un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, a norma dell'articolo 179 c.p.p.

(massima n. 4)

La notificazione della citazione dell'imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di “omissione” della notificazione ex art. 179 c.p.p., ma dà luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 lett. c) c.p.p., soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 stesso codice, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179 comma primo c.p.p., rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la notificazione del decreto che disponeva il giudizio, effettuata con le modalità anzidette e seguita da una richiesta di rinvio della udienza per motivi di salute, avanzata dal difensore dell'imputato contumace, non potesse considerarsi inesistente e quindi equiparabile ad una notificazione “omessa” ma dovesse piuttosto reputarsi idonea, in concreto, a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. Con la conseguenza che la nullità determinatasi, essendo non assoluta ma generale e di natura intermedia, non avrebbe potuto essere eccepita per la prima volta in Cassazione).

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