Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1893 del 26 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ambito del concorso di persone nel reato, la condotta punibile si concreta nella materiale partecipazione al fatto ovvero nell'istigazione e nel rafforzamento della volontą criminosa del complice. (Fattispecie di detenzione di armi e sostanze stupefacenti: la Suprema Corte ha ritenuto inadeguata a fondare l'affermazione di responsabilitą la circostanza che l'imputato si trovasse non occasionalmente nell'abitazione ove la merce fu sequestrata, né che egli fosse a conoscenza della presenza della stessa sul posto).

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