(massima n. 1)
Ove l'indecifrabilitā grafica della decisione non sia limitata ad alcune parole e non consista nella semplice difficoltā di lettura superabile senza uno sforzo eccessivo, essa ne comporta la nullitā, non solo perché equivale, quanto agli effetti, all'ipotesi di omissione della motivazione, ma anche perché lede il diritto al contraddittorio, nella misura in cui pregiudica la possibilitā di ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di un'efficace difesa. Si tratta pertanto di una nullitā a regime intermedio, che deve essere eccepita o rilevata ai sensi degli artt. 180 e segg. c.p.p.