Cassazione penale Sez. II sentenza n. 19100 del 16 maggio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullitā derivante dalla violazione dell'obbligo della polizia giudiziaria di avvertire l'indagato della facoltā di farsi assistere, nel corso di una perquisizione o sequestro, da un difensore (art. 114 disp. att. c.p.p.) deve essere eccepita, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, c.p.p., prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo. Pertanto, qualora, come nella specie, la convalida del sequestro sia ritualmente notificata all'indagato e al difensore, quest'ultimo deve dedurla entro il termine di cinque giorni - che l'art. 366 c.p.p. gli concede per l'esame degli atti - con relativa memoria o richiesta da presentare al pubblico ministero, ex art. 367 c.p.p., o al giudice a norma dell'art. 121 c.p.p. Ne deriva che č tardiva l'eccezione proposta in sede di riesame.

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