Cassazione penale Sez. I sentenza n. 32678 del 3 ottobre 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione contro una sentenza contumaciale, il giudice è tenuto a conformarsi alla decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che, in accoglimento del ricorso proposto dal condannato, abbia riconosciuto il carattere non equo del processo celebrato in absentia di talché il diritto al nuovo processo non può essere negato invocando l'autorità del pregresso giudicato formatosi in ordine alla ritualità del giudizio contumaciale svoltosi nel rispetto della normativa processuale interna. (Fattispecie in cui il ricorrente, cittadino ungherese residente all'estero, estradato in Italia per espiare una condanna definitiva irrogata con sentenza contumaciale di primo grado, passata in giudicato per mancata interposizione di appello da parte del difensore d'ufficio, ha reiteratamente contestato, in sede di impugnazione, incidente di esecuzione, domanda di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, revisione, proposti mediante un difensore di fiducia, la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, tradotto in lingua ungherese, disconoscendo la firma apposta sulla cartolina di ricevimento del predetto avviso e l'esattezza dell'indirizzo ivi indicato e deducendo la conseguente nullità di tutti gli atti successivi del processo, compresa la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. La Corte europea — investita del ricorso di Somogyi dopo che questi aveva inutilmente esperito i rimedi interni — ha evidenziato che dagli atti non era dato desumere che il ricorrente avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento e avesse volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione. La S.C. ha annullato senza rinvio il provvedimento con il quale la Corte d'appello aveva respinto la richiesta di Somogyi di restituzione nel termine, ai sensi del novellato art. 175 c.p.p., per impugnare la sentenza di primo grado, e ha restituito il ricorrente nel termine per proporre appello).

(massima n. 2)

In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione contro una sentenza contumaciale, le notificazioni effettuate al difensore d'ufficio sono di per sé inidonee a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all'imputato, salvo che la conoscenza non emerga aliunde ovvero non si dimostri che il difensore d'ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare un effettivo rapporto professionale con lo stesso. (Fattispecie relativa alla notifica al difensore d'ufficio dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, pronunziata nei confronti di un imputato, cittadino ungherese, residente all'estero, estradato in Italia per espiare la pronunzia di condanna irrevocabile, il quale, dopo avere invano attivato numerosi rimedi interni — impugnazione, incidente di esecuzione, revisione, domanda di restituzione nel termine — al fine di dimostrare la mancata effettiva conoscenza del procedimento, celebrato nella sua contumacia e con l'assistenza di un difensore d'ufficio, nonché del provvedimento conclusivo, ha proposto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha dichiarato il carattere non equo del processo celebrato in absentia evidenziando che dagli atti non era dato desumere che il ricorrente avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento e avesse volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione. La S.C. ha annullato senza rinvio il provvedimento con il quale la Corte d'appello aveva respinto la richiesta di Somogyi di restituzione nel termine, ai sensi del novellato art. 175 c.p.p. per impugnare la sentenza di primo grado, e ha restituito il ricorrente nel termine per proporre appello).

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