Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 11971 del 18 marzo 2008

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di estradizione dall'estero, la questione concernente la violazione della clausola di specialitā, giā dedotta e decisa ovvero non eccepita nel giudizio di cognizione, non č pių deducibile in sede di esecuzione. (In motivazione, la Corte ha configurato la clausola di specialitā come introduttiva di una condizione di procedibilitā dell'azione penale, la cui mancanza non determina l'inesistenza della sentenza, che acquista il carattere dell'irrevocabilitā, con la conseguenza che al giudice dell'esecuzione, adito con incidente, č interdetto intervenire su di essa).

(massima n. 2)

In tema di rapporti di estradizione tra Italia e Stati Uniti d'America regolati dal Trattato bilaterale del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, la rinuncia alla garanzia del principio di specialitā espressa nel giudizio di cognizione dalla persona estradata, sia nel territorio dello Stato di rifugio sia davanti all'Autoritā giudiziaria dello Stato richiedente, rende definitivamente inoperante il principio stesso. (La Corte ha altresė precisato che la rinuncia all'estradizione suppletiva č irrevocabile, salvo che intervengano fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento in cui essa venne manifestata).

(massima n. 3)

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, le modifiche all'art. 175 c.p.p., introdotte dal D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, convertito in legge 22 aprile 2005 n. 60, trovano applicazione solo con riferimento a situazioni realizzatesi sotto la sua vigenza o, comunque, a quelle situazioni processuali che non sono state ancora definite.

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