Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 66 del 7 gennaio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Non ha diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale l'imputato latitante che, dopo l'individuazione del fatto oggetto dell'imputazione anche solo provvisoria, abbia nominato un difensore di fiducia, fatto questo di per sé idoneo a provare l'effettiva conoscenza della pendenza del procedimento o del provvedimento, a meno che non risulti che il difensore di fiducia abbia comunicato al giudice l'avvenuta interruzione di ogni rapporto con il proprio assistito.

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