Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1846 del 9 ottobre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 670, comma terzo, nuovo c.p.p. dispone che nel caso in cui il condannato abbia proposto richiesta perché sia dichiarata la non esecutivitą del provvedimento ed abbia eccepito che sussistono i presupposti per la restituzione nel termine, il giudice dell'esecuzione decide su tale eccezione. La norma suddetta evidenzia che la restituzione nel termine deve essere eccepita dall'interessato con l'incidente di esecuzione nel termine previsto per l'istanza di restituzione dall'art. 175, comma terzo, nuovo c.p.p. fissato in giorni dieci che decorrono dalla data in cui l'imputato ebbe effettiva conoscenza del fatto (fattispecie in cui l'imputato aveva proposto incidente di esecuzione e solo dopo alcuni giorni il difensore aveva avanzato richiesta di rimessione in termini, ritenuta tardiva dai giudici di merito che avevano avuto riguardo, per giudicare della sua tempestivitą, alla data di presentazione della richiesta; la Cassazione nell'affermare il principio di cui in massima ha ritenuto infondato l'assunto difensivo secondo cui, ai fini della determinazione della tempestivitą della domanda di rimessione in termini, doveva aversi riguardo alla data della proposizione dell'istanza di incidente di esecuzione, dovendo intendersi che con essa l'imputato avesse implicitamente avanzato domanda di restituzione in termini, e che la stessa fosse stata successivamente completata dal difensore con i motivi che dovevano considerarsi come integranti l'impugnazione).

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