Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5645 del 27 dicembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'errore, proprio perché costituito da una falsa rappresentazione della realtà, non può mai integrare, ai fini della restituzione nel termine, le ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore, consistendo la prima in un fatto esterno, inatteso e impensabile, che impedisce il compimento dell'atto processuale o ne frustra il risultato ad esso connaturale; la seconda in una forza impeditiva non altrimenti vincibile. (Nella specie, in applicazione di tali principi, è stato escluso che potesse dar luogo a restituzione in termini per la proposizione di impugnazione l'erroneo convincimento, asseritamente nutrito dall'interessato, secondo il quale la rinuncia a presenziare al dibattimento, a suo tempo da lui ritualmente formulata, avrebbe dovuto dar luogo a dichiarazione di contumacia — con successiva notifica, quindi, dell'estratto contumaciale — e non invece, come era avvenuto, a dichiarazione di assenza).

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