Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1716 del 23 maggio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La forza maggiore, la quale giustifica la restituzione in termini, si configura come un particolare impedimento che si presenta come assoluto — sì da rendere vano ogni sforzo dell'uomo per superarlo — e derivante da cause esterne a lui non imputabili; essa è invocabile anche dal difensore, come chiaramente indicato dall'art. 175 c.p.p.: in tal caso la forza maggiore, oltre che ad essere, come per le altre parti, invincibile, deve presentare natura tale da non permettere a chi ne è raggiunto di avvalersi dei mezzi e degli strumenti che il codice di rito pone a disposizione del difensore per compiere non personalmente una determinata attività processuale. Pertanto il difensore, che richiede la riammissione nel termine per proporre impugnazione, deve allegare — e documentare — l'esistenza di un evento così grave da impedirgli di presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del luogo in cui si trova oppure a mezzo del servizio postale o di nominare un sostituto che seguisse le sue direttive. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha osservato che il dedotto impedimento, pur con la conseguente necessità di assidua presenza nell'ospedale ove era ricoverato il congiunto, aveva determinato per il ricorrente delle difficoltà ad esplicare il suo mandato defensionale, indubbiamente gravi, ma neutralizzabili con gli accorgimenti sopra menzionati).

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