Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5465 del 9 febbraio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di restituzione in termini, posto che l'art. 175, comma 2, c.p.p. accorda all'imputato, ai fini dell'impugnazione di pronunce di condanna, un trattamento pił favorevole rispetto a quello previsto, in via generale, per le altre parti processuali, dal precedente comma 1 dello stesso articolo, ponendo come necessaria condizione solo quella che la mancata conoscenza del provvedimento impugnabile non sia riconducibile a fatto o colpa dello stesso imputato (senza richiedere anche il caso fortuito o la forza maggiore), deve ritenersi illegittima la mancata restituzione in termini di un imputato al quale — essendosi egli allontanato dalla propria residenza per prestare assistenza alla madre, gravemente ammalata e successivamente deceduta — si sia soltanto addebitato, genericamente, da parte del giudice di merito, di non aver adottato, prima di allontanarsi, gli accorgimenti dettati dalla «normale diligenza per la ricezione della corrispondenza», laddove sarebbe stata necessaria una pił approfondita e specifica valutazione, sia pur nei limiti imposti dalla sommarietą del rito, delle concrete possibilitą che l'imputato avrebbe avuto di adottare i suddetti accorgimenti, tenendo conto, in particolare, della composizione del suo nucleo familiare, dell'ubicazione della casa di abitazione e dell'eventuale presenza di vicini, come pure della maggiore o minore prevedibilitą di una futura notifica di atti giudiziari.

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