Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16002 del 10 maggio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Con la novella legislativa entrata in vigore il 24 aprile 2005, oltre a introdurre un'esigenza di “conoscenza effettiva” ai fini dell'articolo 175, comma 2, Codice di procedura penale, ha scelto di privilegiare il ruolo del difensore di fiducia accentuandone ulteriormente la valenza (rispetto alla difesa d'ufficio) e riconoscendo al relativo rapporto professionale (“fiduciario” nel senso più rigoroso del termine) un inedito rilievo specifico e concreto sotto il profilo del soddisfacimento reale di tale esigenza di “conoscenza effettiva”. Tuttavia, operando tale scelta il legislatore ha finito con il riconoscere implicitamente l'intrinseca debolezza delle cosiddette “presunzioni di conoscenza” legate alle notificazioni effettuate a norma degli articoli 161, comma 4 e 165, Codice di procedura penale a mani di un difensore nominato di ufficio all'imputato processato in contumacia in quanto irreperibile o latitante. Pertanto tali notificazioni al difensore d'ufficio sono, di per sé, inidonee a dimostrare la “effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento” in capo all'imputato (a meno che, nel caso specifico, la conoscenza non emerga aliunde, ovvero non si dimostri che il difensore d'ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare un effettivo rapporto professionale con lui).

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