Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1461 del 16 gennaio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, ove l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore venga annullata dalla Corte di cassazione per inosservanza del termine di quarantotto ore, decorrente dalla notifica del provvedimento stesso e finalizzato a consentire la presentazione di memorie e deduzioni, il giudice di rinvio č tenuto a restituire nel predetto termine l'interessato, non potendo decidere prima che lo stesso sia nuovamente decorso.

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