Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1712 del 18 giugno 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di rispetto del termine per la presentazione della richiesta di convalida dell'arresto, poiché tale formalità non rientra in alcuno degli adempimenti previsti dall'art. 172, comma sesto, c.p.p., caratterizzati dal comune presupposto di una necessaria specifica contestuale attività positiva da parte del personale dell'ufficio ricevente, e tenuto conto della commisurazione in ore del termine per la presentazione della richiesta previsto dall'art. 390, comma primo, c.p.p., deve escludersi la tardività di una richiesta di convalida pervenuta oltre il termine di chiusura dell'ufficio ma entro il termine di legge di quarantotto ore dall'arresto.

(massima n. 2)

In tema di trasmissione della richiesta da parte del pubblico ministero al giudice di convalida dell'arresto e della relativa documentazione, poiché non è al riguardo prevista alcuna forma particolare degli artt. 390 c.p.p. e 122 disp. att. c.p.p., e tenuto conto della urgenza della trasmissione, deve ritenersi legittima la forma di trasmissione a mezzo telefax.

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