(massima n. 1)
In tema di rispetto del termine per la presentazione della richiesta di convalida dell'arresto, poiché tale formalitą non rientra in alcuno degli adempimenti previsti dall'art. 172, comma sesto, c.p.p., caratterizzati dal comune presupposto di una necessaria specifica contestuale attivitą positiva da parte del personale dell'ufficio ricevente, e tenuto conto della commisurazione in ore del termine per la presentazione della richiesta previsto dall'art. 390, comma primo, c.p.p., deve escludersi la tardivitą di una richiesta di convalida pervenuta oltre il termine di chiusura dell'ufficio ma entro il termine di legge di quarantotto ore dall'arresto.