Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9116 del 25 agosto 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'agente postale, incaricato del recapito della raccomandata con ricevuta di ritorno recante la comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito dell'atto processuale presso la casa comunale, deve documentare sulla ricevuta suddetta — restituita al mittente per compiuta giacenza unitamente alla lettera — di avere preavvisato il destinatario, mediante affissione di avviso alla porta dell'abitazione o inserimento nella cassetta della corrispondenza, del deposito della raccomandata stessa presso l'ufficio postale. L'inosservanza di siffatta disciplina non consente di presumere la conoscenza da parte dell'imputato del deposito in questione e pertanto comporta la nullità della notifica.

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