Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5982 del 14 febbraio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di notificazione al difensore dell'avviso di celebrazione del dibattimento, nell'ipotesi di omonimia fra pił difensori dello stesso Foro aventi nome e cognome identici, č compito della cancelleria e dell'ufficiale giudiziario provvedere alla corretta notificazione cosģ da consentire al difensore di partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all'imputato di irregolaritą cui non ha dato colpevolmente corso. (Nell'affermare tale principio la Corte ha annullato la sentenza emessa al termine di un giudizio viziato dalla nullitą assoluta e insanabile della notificazione effettuata al difensore diverso da quello effettivamente nominato).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.