Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1926 del 15 maggio 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

Allorquando l'imputato abbia compiuto rituale elezione di domicilio, corredata dall'indicazione delle generalità del domiciliatario, secondo quanto prescritto dall'art. 62 att. c.p.p., l'omessa indicazione del domiciliatario stesso nella richiesta e nella relazione di notifica fatta dall'ufficiale giudiziario, è causa di nullità, omologabile all'ipotesi dell'incertezza assoluta del destinatario della notifica, ai sensi dell'art. 171, lett. b), terza ipotesi c.p.p. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto la nullità, poiché la notifica dell'estratto contumaciale era stata effettuata all'indirizzo del difensore domiciliatario, indicato dall'imputata, a persona qualificatasi «dipendente», ed incaricata della consegna, ma non identificata).

(massima n. 2)

Nel caso di guida senza patente, non è possibile ordinare con la sentenza emessa nel procedimento speciale di cui agli artt. 444 e segg. c.p.p. la confisca del veicolo prevista dal codice della strada, salvo che ricorrano le ipotesi dell’art. 240, comma secondo, c.p. Il veicolo condotto da persona sprovvista del prescritto documento abilitativo non può, però, essere considerato cosa l’uso della quale costituisce reato ed avente, quindi, un carattere intrinsecamente criminoso (come tale soggetto a confisca ex art. 240, comma secondo, c.p.), in quanto l’illiceità resta circoscritta al comportamento dell’agente e non si estende alla cosa che è servita a commettere la contravvenzione ma il cui uso non costituisce sempre e di per sé reato.

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