(massima n. 1)
In tema di notificazioni all'imputato interdetto, l'omissione anche di uno solo degli adempimenti previsti dall'art. 166 c.p.p. per il quale dette notificazioni devono eseguirsi sia presso il tutore che nei confronti dell'interessato determina, ove l'atto da notificare sia un decreto di citazione o un altro atto ad esso equiparabile, una nullitą assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (Nella specie si trattava di omessa notifica al tutore del decreto di fissazione dell'udienza camerale davanti al giudice delle misure di prevenzione).