Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14712 del 10 aprile 2001

(3 massime)

(massima n. 1)

A differenza di quanto si verifica con riguardo agli avvisi destinati al difensore, la notificazione di atti diretti al latitante il quale sia assistito da due difensori può validamente essere effettuata mediante consegna anche ad un solo soltanto di essi, dal momento che l'adempimento in questione non inerisce a diritto specifico dei difensori ma è soltanto finalizzato a realizzare una forma di conoscenza legale, da parte del latitante, dell'atto a lui destinato.

(massima n. 2)

In tema di notifica all'indagato latitante, nel caso in cui siano stati nominati due difensori fiduciari la notifica ex art. 165 c.p.p. non deve necessariamente essere effettuata presso entrambi i difensori poiché essa costituisce una forma di conoscenza legale dell'atto da parte del latitante ma non inerisce ai diritti specifici dei difensori.

(massima n. 3)

La legge, con il consentire all'imputato o indagato l'assistenza di due difensori, conferisce all'istituto della difesa un carattere di inscindibilità, in presenza del quale non può distinguersi, ai fini dell'obbligatorietà dell'avviso che sia dovuto per il compimento di un determinato atto, fra l'uno o l'altro dei due difensori, per limitare detto avviso solo a quello fra essi che si sia reso parte attiva in una determinata fase processuale. Conseguentemente, qualora la richiesta di riesame sia stata sottoscritta da un solo difensore, deve escludersi che solo a quest'ultimo e non anche all'altro sia dovuto l'avviso di udienza previsto dall'art. 309, comma 8, c.p.p.

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