Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10414 del 17 luglio 1990

(5 massime)

(massima n. 1)

Ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefaciente è, oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, cioè, per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o compiuti direttamente da lui (nella specie si trattava di un atto in cui un notaio aveva attestato di aver identificato un soggetto, firmatario di atti di costituzione di una società e di accettazione di carica, che non era invece comparso alla sua presenza).

(massima n. 2)

Il reato di rivelazione di segreti d'ufficio, previsto dall'art. 326 c.p., sussiste solo se dalla violazione del segreto sia derivato o possa derivare danno per la pubblica amministrazione o per i terzi, giacché a tale condizione è subordinato il dovere generale di riservatezza imposto (fuori dell'ipotesi di cui all'art. 230 c.p.p.) dall'art. 15 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

(massima n. 3)

In tema di violazione della pubblica custodia di cose, non si richiede per la costituzione della custodia l'uso di formule particolari o di determinate procedure, bensì che l'apprensione della cosa da parte della pubblica amministrazione sia avvenuta in virtù dei pubblici poteri ad essa demandati. Il reato sussiste anche se non sia stato redatto ancora verbale di sequestro, purché le cose siano state poste alla diretta ed esclusiva disposizione del pubblico ufficiale.

(massima n. 4)

L'art. 171, quarto comma, c.p.p. 1930 dispone - similmente a quanto stabilito dall'art. 162, quarto comma, nuovo c.p.p. - che ogni mutazione relativa ai luoghi dichiarati o al domicilio eletto deve essere comunicata dall'imputato alla cancelleria od alla segreteria dell'ufficio che procede e che finché questo non abbia ricevuto la dichiarazione sono valide le notificazioni disposte nei luoghi risultanti dagli atti. La locuzione «notificazioni disposte» equivale a «notificazioni in corso di esecuzione», che non siano state cioè ancora eseguite al momento della comunicazione del mutamento del domicilio, pur dopo che gli atti siano stati già consegnati all'ufficiale giudiziario.

(massima n. 5)

Le regalie di pura cortesia possono escludere la configurabilità del reato di corruzione solo quando si versi nell'ipotesi prevista dall'art. 318 e non in quella dell'art. 319 c.p.

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