Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9104 del 6 ottobre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'impossibilitą della notificazione al domicilio dichiarato, cui fa riferimento la norma del comma quarto dell'art. 161 c.p.p., va intesa e correlata con l'insufficienza o inidoneitą delle indicazioni contenute nella dichiarazione. Pertanto l'impossibilitą della notificazione deve ritenersi correttamente acclarata allorquando, eseguite le ricerche sul luogo mediante le opportune informazioni e sulla scorta delle indicazioni della dichiarazione, l'ufficiale notificatore non sia stato in grado di individuare il domicilio.

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