Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7722 del 7 agosto 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

L'elezione di domicilio dell'imputato, quale atto negoziale, conserva il suo valore finché non venga espressamente revocata nella forma prescritta. Con la conseguenza che la notificazione che risulti impossibile presso il detto domicilio, non va effettuata ai sensi dell'art. 157 c.p.p., ma ai sensi dell'art. 161, ult. p. c.p.p., ossia mediante consegna al difensore.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.