Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 18725 del 8 maggio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di notifiche, il difensore di fiducia, anche se nel corso dell'udienza preliminare e del dibattimento non abbia svolto alcuna attività, ha il diritto di ricevere la notifica degli atti destinati alla difesa salvo che gli sia espressamente revocato il mandato ovvero sia sostituito da altro difensore, giacché non è prevista da alcuna norma la revoca tacita dell'incarico.

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