Cassazione penale Sez. II sentenza n. 36791 del 7 novembre 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

La deposizione di un testimone esaminato in sostituzione di altro indicato nella lista di cui all'art. 468 c.p.p. č utilizzabile, se l'esame č ritualmente condotto e la testimonianza pertinente alle circostanze indicate nella lista stessa.

(massima n. 2)

Nell'ipotesi in cui due procedimenti penali vengono riuniti, in virtł del principio di economia processuale che produce la interazione degli effetti di taluni provvedimenti assunti in un procedimento, la dichiarazione di domicilio formulata dall'imputato in uno dei due procedimenti opera anche nell'altro. Ne deriva che se la dichiarazione sia risultata insufficiente o inidonea nel procedimento nel quale era stata effettuata, le notificazioni vanno eseguite mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, c.p.p.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.