Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3597 del 10 dicembre 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per la vendita di un bene di eredità beneficiata devoluta a minori è preordinata non solo a tutela di questi ultimi, attraverso la valutazione della necessità o della utilità e l'obbligo del reimpiego dei capitali riscossi, ma anche a tutela dei creditori ereditari, affinché il ricavato della vendita possa formare oggetto di soddisfacimento delle loro ragioni. Pertanto il legale rappresentante del minore non può, senza una specifica autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, devolvere i Capitali riscossi al soddisfacimento dell'imposta di successione.

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