Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3234 del 10 agosto 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella procedura conseguente ad istanza di riesame non sono consentiti né il rinvio dell'udienza né la declaratoria d'irreperibilità dell'imputato, entrambi incompatibili con i suoi termini strettissimi e con le sue finalità. Ne consegue che, qualora non si riesca nell'intento di notificare l'avviso di udienza all'imputato, non trovato in nessuno dei luoghi da lui stesso indicati a norma dell'art. 161, comma primo, c.p.p. e in ogni altro conoscibile recapito, va applicata la procedura di cui al successivo comma quarto dello stesso articolo che prevede l'esecuzione della notificazione mediante consegna dell'atto al difensore. (Nella specie, peraltro, è stata ritenuta superflua la consegna dell'ulteriore copia dell'atto, di pertinenza dell'imputato, al difensore, già in possesso della copia spettantegli in proprio).

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