Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5943 del 27 giugno 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi in cui il tutore abbia promosso un giudizio nell'interesse dell'incapace senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 374 n. 5 c.c., si determina un vizio di legittimazione processuale che, non attenendo a materia disponibile, deve essere rilevato, anche d'ufficio, dal giudice. L'autorizzazione, infatti, č un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale, e pertanto, colui che ha promosso il giudizio qualificandosi rappresentante legale dell'incapace, ha l'onere della prova dell'autorizzazione, quale presupposto della propria legittimazione all'esercizio delle facoltā processuali.

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