Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3285 del 5 gennaio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di notificazione all'imputato, l'irreperibilitą non ha valore assoluto ma relativo, in quanto rappresenta una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui, eseguite le ricerche imposte dall'art. 159 c.p.p., l'autoritą giudiziaria non sia pervenuta all'individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attivitą lavorativa del soggetto. Ai fini della validitą del decreto d'irreperibilitą e del conseguente giudizio contumaciale, rileva soltanto la completezza delle ricerche, con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite. Eventuali notizie successive non possono avere incidenza, ex post, sulla legittimitą della procedura seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell'adempimento delle prescritte formalitą.

(massima n. 2)

L'istituto del pagamento rateale della multa, disposto ai sensi dell'art. 133 ter c.p., ha come presupposto la valutazione delle condizioni economiche del condannato raffrontate all'entitą della pena inflitta in concreto, e detti presupposti devono essere adeguatamente evidenziati dal giudice di merito, anche in caso di sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., nel concedere o negare tale agevolazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.