Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9897 del 14 settembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il complesso procedimento previsto dall'art. 158 c.p.p. per la prima notificazione all'imputato in servizio militare, realizza un contemperamento di interessi che richiede la collaborazione alla notifica dell'autorità militare, e rende sufficiente la mera informazione sull'atto notificato, in luogo della consegna. Ciò trova la sua spiegazione nella finalità della norma, che è quella di comporre le esigenze di conoscenza del destinatario della notifica con quelle del servizio militare, che può comportare frequenti ed improvvisi spostamenti del personale, anche in condizioni di segretezza. In tali casi solo la contestazione della effettiva «informazione» può consentire al destinatario di eccepire l'eventuale invalidità della notifica, ed in tali sensi la condizione di militare in licenza, non eliminando lo status personale, rileva solo in quanto sia divenuta in concreto ostativa alla reale conoscenza dell'atto.

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