Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9907 del 4 marzo 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di notificazione, č sufficiente che la comunicazione dell'avvenuta notifica a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento prescritta dall'art. 157, comma 3 e 8 c.p.p. contenga la dizione «atto giudiziario», che ne assicura la conoscibilitą, in quanto č interesse della parte recarsi presso la casa comunale per ritirarlo, non richiedendosi l'indicazione del numero di procedimento e della pił specifica tipologia dell'atto. (Fattispecie in tema di decreto penale di condanna).

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