Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 36634 del 11 ottobre 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di notifica di atti al difensore dell'imputato eseguita con consegna di copia al portiere o a chi ne fa le veci, l'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, atteso che la prescrizione di cui all'art. 157, comma terzo, c.p.p. si applica anche per le notifiche da eseguire a soggetti diversi dall'imputato (art. 167 c.p.p.).

(massima n. 2)

La disposizione di cui all'art. 157, comma 3, c.p.p., per la quale in caso di notificazione a mani del portiere o del suo sostituto l'ufficiale giudiziario deve dare notizia dell'avvenuta notificazione al destinatario dell'atto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, si applica, in virtł del rinvio contenuto nell'art. 167 c.p.p., anche alle notificazioni a soggetti diversi dell'imputato, e quindi al difensore. (Mass. redaz.).

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