Cassazione penale Sez. II sentenza n. 24575 del 15 giugno 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di notificazione all'imputato non detenuto, ai fini dell'applicazione dell'art. 157 cod. proc. pen., per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che vivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo, purché le stesse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato.

(massima n. 2)

In materia di notificazione, la presunzione di veridicità che assiste la relata in cui l'ufficiale giudiziario attesta che il consegnatario dell'atto è convivente con l'interessato, può essere da questi contrastata — attesa la libera valutazione attribuita al giudice — ma solo a condizione che venga fornita una prova contraria precisa e rigorosa, la quale in nessun caso può consistere in una «autocertificazione» della insussistenza della situazione di convivenza.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.