Cassazione penale Sez. III sentenza n. 589 del 7 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La pluralitā dei luoghi in cui si svolge l'attivitā lavorativa del destinatario dell'atto non impedisce che uno degli stessi possa essere ritenuto come luogo di abituale esercizio dell'attivitā professionale in cui, a norma dell'art. 157, comma 1, c.p.p., puō avvenire la notificazione; infatti, la menzionata pluralitā dei luoghi non č incompatibile con quella continuitā di esercizio professionale che č richiesta come condizione perché il destinatario sia in grado di venire a conoscenza dell'atto e per la quale non č necessaria la sua continua presenza fisica, essendo sufficiente una semplice predisposizione di mezzi stabile ed idonea allo scopo (quale un cantiere di una societā di costruzione, stabile e in piena attivitā). Pertanto, la notificazione eseguita nel luogo in cui il destinatario svolge abitualmente la propria attivitā lavorativa, mediante consegna a un dipendente, č pienamente valida, in quanto il rapporto di lavoro crea quella temporanea convivenza presupposta dal citato art. 157 comma 1.

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